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Assenze dal lavoro per Coronavirus: cosa c’è da sapere

Decreto dopo decreto, è ormai stabile il quadro normativo che disciplina le assenze dei lavoratori durante l'emergenza sanitaria creata dalla diffusione di Covid19.

Sono molteplici i motivi legati all’emergenza Coronavirus che giustificano le assenze dal lavoro nel settore pubblico e privato.

Ci sono attività che sono state chiuse per decreto, come gli esercizi commerciali o le aziende che producono beni e servizi classificati come non essenziali.

Ci sono anche lavoratori in quarantena, persone costrette all’isolamento perché particolarmente vulnerabili, come gli immunodepressi.

Ci sono inoltre i casi di genitori che non hanno a chi affidare i figli dopo la chiusura delle scuole o che devono assistere congiunti anziani.

Che tipo di permessi e quale trattamento economico sono previsti in questi casi?

Assenze dal lavoro per Coronavirus: come orientarsi

Il decreto Cura Italia ha specificato nel dettaglio i casi più comuni di assenze dal lavoro in questa fase di emergenza sanitaria.

Quarantena per lavoratori positivi al Covid19

Per i lavoratori che risultano positivi al virus, l’articolo 26 del Cura Italia prevede che l’assenza dal lavoro sia equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico.

Spetta al medico curante redigere il certificato di malattia, indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Il Cura Italia ha indicato l’equiparazione alla malattia per i dipendenti del settore privato, poiché per quelli del pubblico era stato già previsto col decreto legge numero 9 del 2 marzo.

Per i certificati trasmessi prima dell’entrata in vigore della norma è stata introdotta una sorta di sanatoria che li rende comunque validi.

Per ora, la copertura di questa misura è garantita dallo stanziamento di 130 milioni di euro a carico della fiscalità generale.

Possono assentarsi inoltre fino al 30 aprile le persone affette da immunodepressione, patologie oncologiche, che abbiano in atto terapie salvavita o che abbiano disabilità. In questi casi l’assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.

Assenza per contagio avvenuto sul posto di lavoro

Se il contagio è avvenuto in ambito lavorativo – sia sul posto di lavoro che nel tragitto da casa all’azienda o all’ufficio – l’articolo 42 comma 2 del Cura Italia prevede che l’assenza sia trattata come un infortunio sul lavoro.

In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria.

L’evento non è comunque considerato nell’andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi per il datore di lavoro, che quindi non vedrà un aumento dei costi.

Questa misura è prevista per lavoratori pubblici e privati iscritti all’Inail, mentre per ora sono esclusi gli autonomi.

Assenze dal lavoro per chiusura delle attività

Se l’azienda o l’attività commerciale è chiusa per volere del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’assenza è  equiparata al servizio a tutti gli effetti: il lavoratore percepisce quindi l’intera retribuzione, esclusa la corresponsione della mensa.

Nel Cura Italia, infatti, il governo ha concesso la cassa integrazione straordinaria a tutte le imprese che hanno subito l’impatto del Coronavirus per nove settimane.

Isolamento fiduciario spontaneo

Non è invece giustificata l’assenza del lavoratore che, di sua spontanea volontà, decida di restare a casa e non recarsi a lavoro per timore di contrarre il Coronavirus.

In questo, il lavoratore non percepirà alcuna retribuzione ed è anzi passabile di provvedimento disciplinare.

Lavoratori con figlio al di sotto dei 12 anni

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ha messo in difficoltà i genitori lavoratori che non possono contare su una rete famigliare di supporto.

La norma prevede la possibilità di richiedere fino a 15 giorni di congedo parentale.

Durante questo periodo riceveranno un’indennità pari al 50% della retribuzione. La misura vale per gli impiegati nel settore privato così come nel pubblico.

Il congedo di 15 giorni può essere richiesto sia in maniera continuativa che frazionata ed è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori.

Il congedo non è invece riconosciuto se nel nucleo familiare c’è già un genitore che recepisce altre misure di sostegno al reddito.

Se i genitori lavoratori avevano già usufruito in precedenza del congedo parentale, questo si trasforma in congedo speciale e segue tutte le direttiva stabilite nel decreto.

Assenze dal lavoro per chi ha figli tra i 12 ed i 16 anni

Questa categoria può rimanere a casa per tutto il periodo di sospensione delle attività educative, ma non può beneficiare del congedo.

L’assenza è trattata come astensione dal lavoro senza possibilità di ricevere indennità né contribuzione figurativa.

Lavoratori care-giver

Non ci sono invece limiti di età per i lavoratori che hanno un figlio disabile, i quali possono fare richiesta per un permesso di 15 giorni e beneficiare dell’indennità al 50%.

Per i casi di assistenza a un familiare disabile sono previsti 12 giorni di permesso tra marzo e aprile, in aggiunta ai 3 giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/92.

Tutto il periodo di assenza è retribuito con contribuzione previdenziale.

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