“L’intero quadro dei rapporti fra compagnie e clienti è destinato a cambiare con il recepimento della nuova Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive)”. Lo aveva detto, nel 2016, Salvatore Rossi, presidente Ivass in occasione della relazione annuale.
In effetti la IDD, direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, avrà un impatto notevole .
Dopo aver visto le novità di MIFID II, cerchiamo di capire cos’è la Direttiva sull’intermediazione assicurativa e cosa comporterà.
IDD, cosa c’è da sapere sull’Insurance Distribution Directive
Gli obiettivi della nuova normativa sulla distribuzione assicurativa
L’esigenza di una nuova direttiva, che sostituisce quella precedente, nasce da una duplice necessità:
- armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, riducendo la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi;
- rafforzare e tutelare i diritti dei consumatori, imponendo meccanismi che impediscano la raccomandazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze.
Gli Stati membri possono comunque mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori.
A chi si applica la IDD
La direttiva Insurance Distribution Directive amplia il raggio d’azione rispetto alla precedente direttiva, che si riferiva esclusivamente agli intermediari, focalizzandosi sulla distribuzione assicurativa. Non è un cambiamento puramente lessicale, ma una scelta ben precisa che consente di ampliare la platea dei destinatari della direttiva stessa.
La direttiva si applica dunque a tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi: agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, soggetti che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi.
I punti principali della IDD: il Product Oversight Governance
La direttiva introduce tutele per il cliente finale sin dal momento del design di una soluzione assicurativa. Le imprese e gli intermediari assicurativi (qualora partecipassero alla creazione o alla modifica di un prodotto) dovranno verificare che ogni proposta sia in linea con l’interesse del cliente finale e dovranno monitorare che, per tutta la durata del contratto, il prodotto continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.
Dovranno essere, dunque, introdotti dei metodi certificati per valutare le esigenze e le propensioni dei potenziali assicurati, a cui potranno essere proposti solo prodotti che sono in linea con il loro profilo.
Chi realizza nuove soluzioni assicurative, dunque, deve tararle sul tipo di target e deve mettere in atto processi di monitoraggio sia nella fase pre che post vendita.
Tutto questo implicherà l’introduzione o l’implementazione di processi automatizzati e di strumenti informatici per un’analisi precisa dei bisogni dei clienti, per il monitoraggio dei dati relativi ai loro profili, per valutare l’adeguatezza delle soluzioni proposte, per agevolare lo scambio informativo tra compagnia e distributori.
Gli obblighi di comunicazione introdotti dalla IDD
Prima di stipulare un contratto, il distributore deve informare in modo chiaro, completo e trasparente l’interlocutore.
Le informazioni dovranno riguardare non solo il prodotto, ma anche il proprio status (distributore indipendente, consulente, legami con la compagnia) ed il compenso percepito (importo e natura, ad esempio se su base oraria o su provvigione).
La Direttiva introduce due documenti che devono essere presentati al cliente prima della stipula del contratto:
- la “raccomandazione personalizzata“, volta ad individuare specificamente le ragioni per cui un determinato prodotto sarebbe più indicato di altri a soddisfare le esigenze del cliente. Questa presuppone un’attività di consulenza, con cui delinare il profilo del cliente;
- un documento informativo standardizzato per i prodotti non vita, con informazioni di base sul prodotto.
I prodotti di investimento assicurativi
Per prodotti di investimento assicurativi si intendono quelle soluzioni che presentano una scadenza o un valore di riscatto, esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato.
Relativamente a questi prodotti, la IDD introduce alcuni obblighi specifici, tra cui obblighi informativi, secondo cui bisogna fornire ai clienti appropriate informazioni su:
- valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza;
- orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte;
- costi ed oneri, compresi quelli della consulenza (qualora prestata) e del prodotto nonché le modalità di pagamento.
Per chi fornisce consulenza, è necessario, inoltre:
- ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento;
- raccomandare prodotti adeguati rispetto alla predisposizione al rischio ed alla capacità del cliente di sostenere perdite.
E se il cliente non fornisce le informazioni richieste? L’intermediario dovrà avvertirlo che non può valutare l’adeguatezza o l’idoneità del prodotto.
Più responsabilità per chi distribuisce soluzioni assicurative
La direttiva pone maggiori responsabilità per chi si occupa di distribuire i prodotti, che risponde in solido con la compagnia nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa, in termini di appropriatezza dei prodotti ai profili dei clienti e obblighi informativi.
Per chi viola le norme sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, inoltre, la direttiva prevede sanzioni amministrative pecuniarie non solo per le persone giuridiche (le società) ma anche per le persone fisiche.
Ad esempio, gli intermediari devono verificare la corrispondenza tra prodotto e cliente e, in caso di inadeguatezza, devono astenersi dalla vendita, pena la responsabilità personale nel vendere un prodotto fuori target.
I tempi
La Insurance Distribution Directive dovrebbe essere recepita negli ordinamenti nazionali ed entrare in vigore in tutti gli Stati Membri entro il 23 febbraio 2018.
A che punto siamo? A settembre la Commissione europea ha pubblicato due regolamenti delegati, che sono ora in visione al Parlamento ed al Consiglio Europeo.
In Italia il 4 settembre l’Ivass ha pubblicato una lettera al mercato in cui ha indicato agli operatori i principali adeguamenti necessari per rispettare la direttiva europea. Sono in corso le interlocuzioni tra autorità competenti in materia assicurativa, governo, operatori del settore per verificare tutti gli aspetti tecnici.
E’ probabile che ci sarà una proroga rispetto alla data del 23 febbraio; quel che è certo è che l’iter è partito.
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